Statuto

STATUTO

della

MOTONAUTICA ASSOCIAZIONE CREMONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – M.A.C.

INDICE

Art. 1   – COSTITUZIONE

Art. 2   – LOGO SOCIALE

Art. 3   – ESERCIZIO SOCIALE E DURATA

Art. 4   – SCOPI

Art. 5   – ORGANI DELLA M.A.C.

Art. 6   – SOCI

Art. 7   – DOMANDA DI AMMISSIONE

Art. 8   – FREQUENZA SEDE

Art. 9   – PAGAMENTO DELLE QUOTE

Art. 10 – DECADENZA DEI SOCI

Art. 11 – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 12 – ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 13 – PRESIDENTE DELLA M.A.C.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – CESSAZIONE E DECADENZA

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO

Art. 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20 – LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 1

COSTITUZIONE

La Motonautica Associazione Cremona Associazione Sportiva Dilettantistica M.A.C. (in breve solo M.A.C.) ha sede a Cremona in via Lungo Po Europa n. 5.

Essa non ha scopo di lucro ed è apolitica. L’Associazione si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e della Federazione Italiana Motonautica cui è affiliata. L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Durante la vita dell’Associazione non saranno distribuiti, anche in modo indiretto, utili di gestione, proventi nonché fondi o riserve.

Art. 2

LOGO SOCIALE

I colori sociali sono il giallo e il blu. Il logo sociale, è costituito da una corona circolare gialla bordata di nero con all’interno una corona circolare con sfondo azzurro e scritta “MOTONAUTICA ASS – CREMONA –“ (in bianco) e “MAC” (in rosso). Al centro è riportata una prua rossa su sfondo metà inferiore blu e metà superiore giallo con schizzi bianchi allontanati dalla chiglia. I Soci possono utilizzare il logo sociale sulle proprie imbarcazioni, autovetture od altri veicoli di proprietà.

Art. 3

ESERCIZIO SOCIALE E DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata e l’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro i primi quattro mesi il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati della relazione del Revisore/ Collegio dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 4

SCOPI

Oggetto dell’associazione è l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, incluse le attività di formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Le discipline sportive oggetto dell’attività sono quelle riconosciute dal CONI e dal CIP. La M.A.C. ha lo scopo di promuovere ed incrementare, anche attraverso l’attività didattica, gli sport  della motonautica, alla cui Federazione è affiliata,  sci nautico, moto d’acqua, radiocomandata, vela, canoa e canottaggio, pesca con la barca, nuoto, nonché ogni altra attività sportiva agonistica e ricreativa. L’associazione, potrà richiedere il riconoscimento a fini sportivi attraverso l’affiliazione ad un Organismo Affiliante riconosciuto dal Coni e/o dal CIP (FSN, DSA, EPS, DSAP). Al fine di perseguire l’oggetto sociale, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Ministero dello Sport, dal Dipartimento dello Sport, dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP. L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21. L’associazione può partecipare a gare, tornei, campionati delle attività sportive praticate; può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione delle singole Federazioni cui è affiliata, indire promuovere ed organizzare manifestazioni e gare delle attività sportive praticate; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive. Per gli scopi di cui ai precedenti commi ed esclusivamente nell’ambito delle Federazioni sportive cui aderisce, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle  FSN, DSA ed EPS cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un posto di ristoro. L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle principali a condizione  che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri ed i limiti previsti dall’art.9 del D.Lgs. 36/21 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività diverse vengono deliberate dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall’assemblea degli associati.

Art. 5

ORGANI DELLA M.A.C.

Gli organi della M.A.C. sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Revisore/ Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Possono ricoprire la carica di Presidente o Consigliere i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.M., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sortiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Nessuna carica è retribuita, salvo eventuali rimborsi a piè di lista deliberati dal Consiglio Direttivo e/o salvo i casi previsti dall’art. 16 Organo di Controllo.

Art. 6

SOCI

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità della Associazione stessa. La qualità di Socio è intrasmissibile. È ammesso il trasferimento, per causa di morte, agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

La M.A.C è formata da:

  • Soci Ordinari
  • Soci Patroni
  • Soci Familiari
  • Soci Atleti
  • Società Affiliate
  1. sono SOCI ORDINARI quelle persone che corrispondono ogni anno secondo le norme prescritte, le quote sociali relative all’uso di tutti gli impianti e servizi della M.A.C.;
  2. sono SOCI PATRONI quelle persone che hanno compiuto 65 anni di età ed hanno almeno 35 anni di contribuzione continua alla M.A.C. e corrispondono ogni anno, secondo le norme prescritte, le quote sociali relative all’uso di tutti gli impianti e servizi della M.A.C.;
  3. sono SOCI FAMILIARI il Coniuge o il Convivente “more uxorio” ed i figli dei Soci conviventi al compimento del 18° anno di età che corrispondono ogni anno, secondo le norme prescritte, le quote sociali relative all’uso di tutti gli impianti e servizi della M.A.C.; i Soci Familiari non devono corrispondere alcuna Quota di Ammissione.
  4. sono SOCI ATLETI quelle persone che vengono scelte dal Consiglio Direttivo, anche fra i non soci, per svolgere attività sportive agonistiche in difesa dei colori sociali; per tali soci si potranno prevedere di volta in volta, facilitazioni o esenzioni del versamento delle quote sociali e contributi; i Soci Atleti, al termine dell’attività sportiva, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, potranno essere ammessi alla categoria dei Soci Ordinari senza il pagamento della Quota di Ammissione.
  5. sono SOCIETA’ AFFILIATE quelle associazioni aventi scopi simili o assimilabili alla M.A.C., che intendono frequentare la sede come base per la propria attività e il cui presidente viene ammesso come Socio Ordinario e ne assume i diritti; il presidente, in quanto Socio Ordinario, è tenuto al versamento di tutte le quote sociali.

I figli dei Soci non conviventi, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che intendano continuare a usufruire degli impianti e servizi sociali, previa domanda, sono esonerati dal versamento della Quota di Ammissione e assoggettati al versamento dell’intera quota sociale annua ordinaria e straordinaria, entrando con ciò a far parte ad ogni effetto della categoria dei Soci Ordinari. Il passaggio di categoria avverrà a partire dall’inizio dell’anno solare successivo in cui si è verificato il compimento del 18° anno di età.

Il Socio può chiedere per una sola volta e per un solo esercizio sociale al Consiglio Direttivo, con domanda scritta, motivata e documentata, la sospensione del pagamento della quota sociale. Tale Socio, qualora la richiesta venga accolta dal Consiglio Direttivo, sarà inserito nel registro dei Soci Sospesi. Il Socio Sospeso è esonerato a pagare la quota sociale mentre è tenuto al pagamento dell’intera quota straordinaria qualora fosse per quell’anno stabilita dall’Assemblea. Il Socio Sospeso non potrà usufruire dei servizi riservati ai soci dell’associazione né partecipare alle Assemblee con diritto di voto. Qualora il Socio Sospeso richieda la cessazione di tale status sarà tenuto al pagamento dell’intera quota annuale.

Art. 7

DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammessi a Soci Ordinari della M.A.C. occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da due Soci presentatori.

La domanda stessa sarà esposta nella bacheca della M.A.C.

I Soci entro 15 giorni potranno far pervenire al Consiglio Direttivo la loro eventuale motivata opposizione. Il Consiglio Direttivo esaminate le eventuali opposizioni pervenute, delibererà, con giudizio motivato, sull’accoglimento o meno dell’ammissione del nuovo Socio comunicandolo allo stesso. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di diniego d’ammissione, può essere proposto ricorso da parte dei Soci presentatori al Collegio dei Probiviri, salvo il diritto di quest’ultimo di ricorrere all’autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti. Il Richiedente farà parte della M.A.C. quando avrà adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti (pagamento della quota di ammissione, se dovuta, e delle quote sociali). Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Richiedente si impegna alla piena ed assoluta osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti della M.A.C. e di ogni altra norma o prescrizione emanata o emananda dagli Organi Sociali.

Con l’ottenuta ammissione, il Socio Ordinario acquista il diritto a frequentare la sede della M.A.C e ad usare gli impianti e usufruire dei servizi della M.A.C. secondo le norme ed i regolamenti in vigore nonché il diritto di eleggere i propri rappresentanti e di essere eletto come previsto dall’art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art. 8

FREQUENZA SEDE

Possono frequentare la Sede Sociale i soci in regola con il versamento delle quote sociali con l’osservanza delle norme stabilite dal Regolamento interno.

La frequenza della Sede è pure ammessa ai familiari conviventi dei Soci secondo le norme stabilite dal Regolamento ed alle persone invitate dai soci.

Al fine di promuovere la Società e l’acquisizione di nuovi Soci, è concesso l’ingresso alla Sede per periodi limitati a non soci, previa consegna di tesserino di VISITATORE. Ai visitatori non è concesso l’uso dei servizi e delle attrezzature.

Possono inoltre frequentare la sede i soci di Associazioni Affiliate, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio ed approvate dall’Assemblea dei Soci.

Art. 9

PAGAMENTO DELLE QUOTE

Il Consiglio Direttivo notificherà ai soci a mezzo lettera o tramite comunicazione per posta elettronica certificata o altro strumento idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, l’ammontare delle quote sociali annue: ordinarie, straordinarie, di ammissione di nuovi Soci e il contributo per i servizi, approvate dall’Assemblea per l’esercizio in corso. Il Consiglio Direttivo determinerà le tariffe di rimessaggio, varo e alaggio da applicare nei confronti dei servizi offerti ai non soci, che saranno esposte in bacheca.

Il Socio si impegna al versamento delle quote di qualsiasi genere, comunque deliberate dalle Assemblee, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci potranno validamente partecipare alle assemblee solo quando avranno completato tutti i versamenti.

Un nuovo Socio non potrà essere considerato effettivo sino a quando non abbia completato il versamento dell’eventuale quota di iscrizione e delle quote sociali.

Il Socio inadempiente non potrà usufruire delle attrezzature e servizi dell’Associazione né frequentare la Sede Sociale.

I versamenti effettuati entro 30 giorni dalle scadenze stabilite saranno gravati di una penalità di mora con interessi di legge.

Trascorso tale periodo di morosità di ulteriori 30 giorni per il Socio inadempiente si intende risolto a tutti gli effetti il rapporto associativo.

La risoluzione deve comunque essere convalidata da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo il quale ha facoltà anche di deliberare eventuali proroghe o deroghe in ordine alle stesse risoluzioni del rapporto associativo.

Art. 10

DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. per decesso, è ammesso il trasferimento del titolo di socio agli eredi dietro loro esplicita richiesta;
  2. per dimissioni volontarie, che, devono essere presentate al Consiglio Direttivo della M.A.C. per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con a/r (o altro strumento idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione) entro il 31 ottobre e saranno ritenute valide dal primo gennaio successivo, senza comunque alcun rimborso di quote per frazione di anno;
  3. per morosità, protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine per il versamento delle quote sociali, deliberate dal Consiglio Direttivo il quale deve comunicare, nei modi stabiliti dal Regolamento, un termine perentorio di 30 giorni per il pagamento della quota; trascorso tale periodo di morosità nel pagamento della quota annuale o di qualsiasi altro debito nei confronti dell’Associazione, per il Socio inadempiente si intende risolto a tutti gli effetti il rapporto associativo, salvo il diritto dell’Associazione a conseguire quanto dovuto; la risoluzione deve comunque essere convalidata da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo il quale ha facoltà anche di deliberare eventuali proroghe o deroghe in ordine alle stesse risoluzioni del rapporto associativo;
  4. per espulsione – il Consiglio Direttivo può disporre l’espulsione del Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, ostacoli il buon andamento dell’Associazione; la delibera di espulsione deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei consiglieri a voto segreto; il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio;  il Socio espulso, per un periodo di cinque anni, non potrà essere riammesso all’Associazione e non potrà frequentare la sede, nemmeno se invitato da altro Socio.

Art. 11

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo, sentite eventualmente le giustificazioni dell’interessato, può adottare, nei confronti del Socio che non osservi le norme dello Statuto, dei Regolamenti od alle disposizioni interne della M.A.C., come pure per qualsiasi omissione o comportamento contrari al decoro, alla dignità, all’interesse della M.A.C, i seguenti provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità dei fatti e secondo quanto stabilito nel Regolamento dell’Associazione:

  1. ammonizione verbale;
  2. sanzione da € 50,00 a € 100,00;
  3. ammonizione scritta;
  4. sospensione temporanea dalla frequenza della Sede e dalle cariche sociali;
  5. espulsione.

Avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo di cui alle lettere b), c), d) ed e), il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, così come ha il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti. A tal fine, detti provvedimenti dovranno essere notificati a mezzo lettera raccomandata a/r all’interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento, dovrà comunicare con lettera raccomandata a/r l’impugnazione al Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Consiglio Direttivo. Il provvedimento è immediatamente esecutivo (dalla data del ricevimento) solo nei casi giudicati gravi, riportandone le motivazioni. Il Socio potrà inoltre essere espulso, senza diritto ad alcun rimborso per le quote sociali versate, fermo restando l’obbligo da parte del Socio al pagamento delle quote per cui fosse moroso.

Art. 12

ASSEMBLEE DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Alle Assemblee possono partecipare validamente o farsi rappresentare tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote, maggiorenni e minorenni, questi ultimi solo tramite l’esercente la patria potestà come da legge.

Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate dal Presidente o da Consigliere delegato su delibera del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, con lettera al domicilio dichiarato di ciascun Socio almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea Ordinaria per la nomina delle cariche sociali deve essere comunicata ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.

Contestualmente l’avviso di convocazione contenente gli argomenti all’ordine del giorno dovrà essere esposto nella bacheca della Sede sociale.

È facoltà del Consiglio Direttivo comunicare ai Soci la data dell’Assemblea anche con altri mezzi di comunicazione (posta ordinaria, fax, telegramma, posta elettronica certificata o altro strumento idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione).

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare”.

  1. L’ASSEMBLEA ORDINARIA sarà convocata almeno una volta all’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ad essa spetta:
  2. l’approvazione dei Bilanci Preventivi e Consuntivi della M.A.C.;
  3. la determinazione delle quote sociali ordinarie, straordinarie di ammissione di nuovi Soci e di rimessaggio;
  4. la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Revisore / Collegio dei Revisori  dei Conti e del Collegio dei Probiviri alla scadenza dei mandati elettivi;
  5. l’affiliazione di Associazioni ai sensi dell’art.6 lettera e);
  6. l’approvazione dei Regolamenti;
  7. deliberare soltanto sulle questioni iscritte all’ordine del giorno;
  8. L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere convocata nelle forme sopra previste e ad essa spetta di deliberare:
  9. sulle modifiche statutarie, dell’atto costitutivo, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
  10. su tutti gli affari che non rientrano nella ordinaria amministrazione e non previsti nei bilanci preventivi.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci, fatte salve le particolari prescrizioni, di seguito specificate, riguardanti la validità delle deliberazioni per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, sono validamente costituite:

  • in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali;
  • in seconda convocazione (da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima) qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere convocate nello stesso giorno e svolgersi consecutivamente.

DELEGHE

Ciascun Socio avente diritto al voto potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta che deve pervenire alla Presidenza dell’Assemblea prima dell’inizio dei lavori. La delega deve indicare il nominativo del delegante e del delegato.

Nessun Socio può avere più di due deleghe.

DELIBERAZIONI

Nell’Assemblea Ordinaria le deliberazioni saranno prese a semplice maggioranza dei Soci presenti e rappresentati per delega.

L’Assemblea Straordinaria potrà deliberare con la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti e rappresentati per delega.

L’Assemblea Straordinaria per deliberare le modifiche allo Statuto e all’atto costitutivo, è valida con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 presenti e rappresentati per delega.

L’Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio sociale necessita del voto favorevole dei 3/4 degli Associati.

CANDIDATI

I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature, per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria. Non potranno essere eletti i Soci che non abbiano presentato in tempo utile la loro candidatura. L’elenco dei Candidati alle varie cariche è esposto nella bacheca della Sede prima delle operazioni di voto. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

VERIFICA DIRITTO DI VOTO

I diritti di voto e la verifica delle deleghe saranno controllati dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica, unitamente a due membri del Consiglio stesso che ne trasmetteranno i risultati al Presidente dell’Assemblea, il quale procederà alla ratifica.

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta da un Presidente designato dalla stessa fra i presenti aventi diritto al voto. Egli dirige l’Assemblea; decide sull’ammissibilità delle proposte fatte dagli intervenuti e sulla capacità di voto; sottoscrive il verbale dell’adunanza e convoca per l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO E SCRUTATORI DELL’ASSEMBLEA

Il Segretario dell’Assemblea è individuato nel personale dell’Ufficio segreteria dell’Associazione. Qualora non disponibile l’Assemblea, su indicazione del Presidente dell’Assemblea, nomina un Segretario fra i presenti aventi diritto al voto.

Il Segretario controlla le presenze, redige e sottoscrive il verbale dell’adunanza.

L’Assemblea nomina due Scrutatori, scelti fra i presenti aventi diritto al voto e che non rivestano cariche sociali, che provvedono allo spoglio delle schede di votazione.

VOTAZIONI

La votazione potrà essere effettuata, a scelta dell’Assemblea, per alzata di mano o mediante scheda di votazione nominativa.

Le votazioni aventi ad oggetto le nomine del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore / Collegio dei Revisori dei Conti, nonché quelle relative a questioni attinenti a persone, dovranno sempre avvenire mediante scheda nominativa.

RINVIO DELL’ASSEMBLEA

Protraendosi la discussione oltre i ragionevoli limiti di tempo, il Presidente dell’Assemblea può aggiornare la seduta ad altra data senza bisogno di nuova convocazione.

IMPUGNAZIONI

I Soci dissenzienti possono impugnare le deliberazioni per sole ragioni formali notificando a mezzo raccomandata, spedita entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’Assemblea, la propria opposizione al Collegio dei Probiviri il quale, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, dovrà esprimere un giudizio in merito. È comunque consentito il diritto del socio di ricorrere all’autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 13

PRESIDENTE DELLA M.A.C.

Il Presidente della M.A.C è di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi.

AI Presidente spetta l’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, può delegare, in tutto o in parte la sua funzione a due Vice Presidenti di cui uno Vicario.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati in collaborazione dai due Vice Presidenti in carica.

Il Presidente della M.A.C. viene eletto per scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica 4 (quattro) anni attinenti al quadriennio olimpico ed è rieleggibile.

Per essere eletto Presidente il candidato, oltre a quanto previsto all’art. 5 ORGANI DELLA M.A.C., deve aver svolto almeno un mandato come Consigliere o Probiviro o essere stato Socio Ordinario della M.A.C. per almeno 4 (quattro) anni consecutivi e deve ottenere:

  • in prima votazione i consensi dei 2/3 dei soci presenti e rappresentati per delega scritta in assemblea;
  • in seconda votazione i consensi della metà più uno dei soci presenti e rappresentati per delega scritta in assemblea.

Qualora anche con la seconda votazione non si riuscisse ad eleggere il Presidente, si procederà a votazioni ulteriori nelle quali la maggioranza necessaria per essere eletti sarà comunque pari al 50% più uno dei soci presenti e rappresentati per delega scritta in Assemblea.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) a 8 (otto) membri nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci per scrutinio segreto, più il Presidente della M.A.C.

Esso elegge nel suo seno 2 (due) Vice Presidenti di cui uno come Vicario e designa un Segretario che può essere anche persona qualificata non associata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di quest’ultimo dal Consigliere con maggiore anzianità di presenza in Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri; in questo ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. La convocazione può avvenire anche senza formalità purché tutti siano informati. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le delibere del Consiglio Direttivo verranno messe a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • proporre all’Assemblea dei Soci l’affiliazione di Associazioni ai sensi dell’art.6 del presente Statuto;
  • provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei Bilanci annuali;
  • redigere il Bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  • predisporre gli eventuali Regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari facendoli approvare dall’Assembla dei Soci.
  • pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendessero necessari per lo svolgimento dell’attività sociale.

Il Consiglio Direttivo può istituire apposite Commissioni e/o Gruppi di Lavoro per specifici incarichi e tematiche importanti per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4 SCOPI affidandone la responsabilità ad un Consigliere ed a cui possono partecipare volontariamente i Soci ed eventuali esperti indicati dal Consigliere.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni attinenti il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Art. 15

CESSAZIONE E DECADENZA

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per:

  • morte;
  • dimissioni volontarie;
  • decadenza deliberata dal Collegio dei Probiviri per assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, o a cinque riunioni anche non consecutive in un anno;
  • adozione nei loro confronti di provvedimenti disciplinari.

Qualora nel corso del mandato amministrativo, uno o più consiglieri, fino ad un numero di 4 (quattro), dovesse decadere dall’incarico, per qualunque motivo, si procederà alla loro sostituzione con i nominativi immediatamente successivi nella graduatoria elettiva e che comunque abbiano riportato una votazione non inferiore al 10% (dieci per cento) dei votanti.

Il Consiglio Direttivo:

  • in caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di Presidente, dovrà ritenersi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio entro la fine dell’esercizio finanziario; fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Vicario e dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
  • decade qualora si trovasse ridotto a meno di 4 (quattro) membri; in questo caso assume la qualifica di Commissario Straordinario, il Presidente o, qualora dimissionario, dal Consigliere più anziano, il quale dovrà provvedere all’ordinaria amministrazione della Associazione fino alle nuove elezioni che dovranno essere convocate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di insediamento.
  • nel caso che il rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) non sia approvato dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo che lo ha predisposto decade e convoca nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decadenza una nuova Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Art. 16

ORGANO DI CONTROLLO

I Soci nominano un organo di controllo. L’organo di controllo, secondo le decisioni di volta in volta assunte dai soci all’atto della nomina, potrà essere:

  • monocratico, cioè costituito da un “revisore unico”;
  • pluripersonale, cioè costituito da un “Collegio dei Revisori” di tre membri.

Potrà essere nominato un revisore supplente.

Il revisore unico o i membri del Collegio dei Revisori dovranno essere scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali e saranno eletti dall’assemblea fra i soci in regola con i pagamenti.

Il revisore unico o i membri del Collegio dei Revisori durano in carica 4 (quattro) anni attinenti al quadriennio olimpico, come le altre cariche sociali e sono rieliggibili.

Qualora non si verifichi la disponibilità di Soci dell’Associazione, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Revisore unico esterno, iscritto al registro dei revisori con esperienza comprovata e specifica di revisione, la cui prestazione professionale potrà essere retribuita.

Il Revisore unico o i membri del Collegio dei Revisori controllano l’amministrazione della Associazione, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e vigilano sulla osservanza del presente Statuto.

Il Revisore unico o i membri del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l’Organo disciplinare della M.A.C.

È composto da tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica 4 (quattro) anni attinenti il quadriennio olimpico, come le altre cariche sociali.

I membri sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

L’incarico di Presidente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale. Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni disciplinari ed arbitrali per tutte le eventuali vertenze fra soci o fra soci ed Organi Direttivi, può deliberare senza formalità e come arbitro irrituale ed amichevole compositore: giudica anche sui ricorsi inoltrati, per lettera raccomandata entro 20 giorni dalla notifica, sulle sanzioni inflitte dal Consiglio Direttivo ai Soci a norma dell’art. 11 dello Statuto Sociale.

Art. 18

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI

PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO

La dotazione Patrimoniale iniziale dell’Associazione è costituita dall’immobile adibito a Sede della stessa, sito a Cremona in via Lungo Po Europa n. 5, come da perizia giurata di stima resa.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata in suo aumento, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici o privati ed i proventi di iniziative promosse dall’Associazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 19

SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria convocata secondo le norme stabilite dall’art.12. Le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del Patrimonio sono valide quando consti il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati.

La destinazione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, previa acquisizione del parere dell’organo di controllo di cui all’art. 9 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, ovvero destinato a finalità di pubblica utilità e senza scopo di lucro. Copia del verbale dell’Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione, unitamente alla Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, sarà inviato al Presidente della Regione e per conoscenza al C.O.N.I..

                                                                      Art.20

                                               LAVORATORI E VOLONTARI

Laddove in presenza di lavoratori sportivi nelle ASD e SSD, questi hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi della normativa specifica prevista dalla legge in vigore, secondo il principio di pari dignità ed opportunità e, se compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

Sono compatibili le figure del lavoratore dipendente, del collaboratore coordinato e continuativo, del lavoratore autonomo.

E’ inoltre prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti.

Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina in vigore.

Sono altresì ammesse, sempre nel rispetto delle normative di legge, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi, i dipendenti pubblici, purchè non retribuite. Esse sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.